Condizioni Generali di Vendita

Condizioni Generali di Vendita

1) PRINCIPI GENERALI – OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Basca Srl (il "Fornitore") vende all’Acquirente il Prodotto e fornisce i servizi accessori descritti nell’Offerta e, se presenti, nei Documenti Descrittivi e nelle Specifiche Tecniche. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono da ritenersi parte integrante ed essenziale delle Offerte e dei Contratti conclusi e quindi disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di componenti, macchine ed attrezzature del Fornitore e, ove non derogate espressamente da condizioni particolari contenute nelle Offerte (come di seguito definite) e nei contratti prevalgono su qualsiasi clausola difforme apposta dall’Acquirente nelle sue condizioni generali di acquisto, fatture o corrispondenza.

1.2 L’eventuale invalidità o inefficacia parziale di una clausola delle presenti CGC e/o dell’Offerta e/o del Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia dell’intera clausola e l’invalidità o l’inefficacia di singole clausole non comportano l’invalidità o l’inefficacia delle CGC, dell’Offerta e/o dell’intero Contratto.

1.3 Costituiranno parte integrante del contratto concluso dal Fornitore: a) le presenti condizioni generali di vendita che si riterranno comunque applicabili, indipendentemente dall’accettazione espressa scritta dell’Acquirente; b) le offerte, le condizioni particolari espressamente indicate ed accettate dall’Acquirente e il Fornitore; c) la documentazione tecnica inviata dal Fornitore all’Acquirente; e) il DDT di consegna; f) le fatture.

2) OFFERTE – CONTRATTI – FORNITURE – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Le offerte si intendono impegnative per il periodo espressamente indicato nell’offerta. I dati riportati nei cataloghi ed in altro materiale illustrativo sono soltanto indicativi; i contratti si intendono conclusi laddove pervenuti al Fornitore debitamente timbrati e sottoscritti dall’Acquirente in ogni pagina, compresi gli allegati. Le Offerte, contenenti gli elementi identificativi della fornitura da eseguire quali quantità, tipologia di prodotto, prezzo e condizioni contrattuali si considereranno trasformate in contratto efficace e vincolante tra le parti nel momento in cui perverranno al Fornitore debitamente timbrate e sottoscritte dall’Acquirente.

2.2 Qualora l’Offerta, con la definizione delle caratteristiche tecniche dei beni, e le condizioni contrattuali, sottoscritte ed inviate dall’Acquirente contenga modifiche rispetto all’originale nessun contratto si potrà ritenere concluso ed efficace. Il Fornitore comunicherà all’Acquirente il mancato perfezionamento del contratto per non conformità dell’accettazione all’offerta inviata. Ogni richiesta di modifica del contratto che l’Acquirente dovesse formulare dovrà essere espressamente accettata per iscritto dal Fornitore in difetto di espressa accettazione, il contratto non avrà effetto.

2.3 I prezzi e le condizioni particolari di vendita previste dalle parti in aggiunta, ovvero in deroga, all’Offerta non impegnano il Fornitore per altre forniture.

2.4 Qualora sia prevista l’apertura di una lettera di credito o il rilascio di una garanzia e l’Acquirente non vi abbia provveduto entro il termine concordato, il Fornitore avrà il diritto di sospendere le attività di produzione e fornitura, risolvere il contratto, applicare le penali previste e richiedere il risarcimento del maggior danno.

2.5 È facoltà del Fornitore apportare alle macchine, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie e/o essenziali, che non ne ledano le fondamentali caratteristiche tecniche e funzionali, senza che da parte dell’Acquirente possano sollevarsi contestazioni o pretese al riguardo.

2.6 Disegni, progetti, specifiche tecniche ed illustrazioni, annessi o comunque relativi alla fornitura, rimangono di proprietà del Fornitore e non possono essere utilizzati dall’Acquirente per scopi diversi dall’uso e dalla manutenzione dei beni acquistati. L’Acquirente riconosce altresì che il Fornitore è proprietario dei marchi apposti sui beni e che non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale in riferimento a tali marchi, che non può copiare né imitare. Tutti i documenti, i disegni, i preventivi, le relazioni tecniche, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, qualsiasi dato o informazione scambiati tra il Fornitore e l’Acquirente, prima o durante l’esecuzione della fornitura, si considereranno trasmessi solo per l’uso specifico a cui sono destinati senza che ciò comporti cambiamenti di titolarità o di diritti di utilizzo specifici.

2.7 I macchinari e i beni prodotti e commercializzati dal Fornitore sono conformi alle disposizioni italiane e a quelle dell’Unione Europea e sono munite di certificazione CE ed ATEX. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il Fornitore non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito alla conformità dei beni con le leggi, regolamenti, norme di sicurezza e/o standard tecnici del paese di destinazione. Sono a completo carico dell’Acquirente le spese ed i costi di eventuali adeguamenti. L’Acquirente è tenuta, in ogni caso, a segnalare per iscritto al Fornitore, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente Offerta, le eventuali norme e/o disposizioni divergenti in vigore nel suo Paese; sulla base delle stesse, a condizione che sia tecnicamente possibile e che venga comunque garantito il funzionamento dei beni forniti in sicurezza, il Fornitore apporta le modifiche necessarie e/o richieste in base ai tempi necessari con oneri e spese a carico dell’Acquirente.

2.8 Eventuali richieste dell’Acquirente di modifica e/o integrazione alla progettazione e alla realizzazione dei beni successive alla conclusione del contratto dovranno essere formulate per iscritto. Il Fornitore, fermo restando il vincolo relativo al contratto concluso, si riserva la unilaterale ed insindacabile facoltà di accettare o declinare le richieste dell’Acquirente, previa verifica della realizzabilità delle modifiche e/o integrazioni, anche in relazione alla possibile non idoneità per il macchinario e/o al rischio che si possa alterare o compromettere il suo corretto funzionamento e/o le prestazioni.

2.9 I costi e gli oneri necessari per apportare le modifiche e/o integrazioni richieste dall’Acquirente sono ad esclusivo carico di questa e saranno determinati e quantificati dal Fornitore; questa non sarà obbligata all’esecuzione delle stesse sino a quando le parti non avranno raggiunto un accordo scritto circa le conseguenze e l’impatto che le predette modifiche e/o integrazioni determineranno in ordine al termine di consegna ed ai maggiori oneri e costi.

2.10 Una volta concluso il contratto in nessun caso l’Acquirente potrà annullare lo stesso e/o l’ordine; qualora intenda farlo, dovrà comunicare per iscritto la propria richiesta al Fornitore che, nei successivi 10 giorni, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare la richiesta avanzata, indicando all’Acquirente il costo per l’accettazione, o rifiutarla. L’annullamento dell’ordine, in caso di sua espressa accettazione, sarà operativo solo quando l’Acquirente avrà pagato il prezzo indicato dal Fornitore nei termini previsti; in difetto sarà tenuta a ritirare e pagare il bene come previsto contrattualmente. Nell’indicazione del costo per l’annullamento dell’ordine il Fornitore potrà tenere conto di tutte le spese sostenute per forniture anche di materie prime o scorte non altrimenti utilizzabili, attrezzature specifiche e non, costi di studio e progettazione nei limiti della quota non ammortizzata, attività commerciali ed amministrative e, comunque, di tutti i costi o conseguenze dirette e indirette che abbiano rilevanza economica.

3) PREZZI

3.1 I prezzi delle merci, salvo eventuali diverse specifiche espressamente indicate nell’Offerta, si intendono sempre da maggiorarsi dell’iva di legge, Franco Fabbrica (Ex Works) stabilimento del Fornitore sito in Formigine (Mo) – Italia, escluso l’imballaggio, conteggiato separatamente. Il Fornitore applica, a propria discrezione e tenendo conto delle condizioni interne di produttività e organizzazione del lavoro, variazioni ai prezzi delle macchine sulla base dell’andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali, quali materie prime, costo del lavoro, ecc. Nelle offerte il Fornitore può indicare i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide. Salvo diverso accordo, i prezzi saranno sempre espressi in euro e si intendono al netto di qualsiasi imposta, tassa, dazi, esborsi e trasporti. Il Fornitore fatturerà i Prodotti secondo il proprio standard o in conformità agli accordi contrattuali definiti con l’Acquirente.

3.2 Salvo diverso accordo scritto l’Acquirente è tenuta a sostenere i diritti doganali, le tasse, le imposte di qualunque genere e natura e gli oneri di qualsiasi tipo dovuti in relazione al contratto di vendita. L’Acquirente è tenuta a rimborsare ogni eventuale importo eventualmente anticipato dal Fornitore. Se non diversamente concordato e specificato nell’offerta tutte le spese relative a lettere di credito, garanzie bancarie, incasso, presentazione di documenti, bolli su cambiali e altri oneri di tale natura sono a carico dell’Acquirente. In nessun caso quest’ultima compensare o ridurre il corrispettivo dovuto con eventuali richieste di risarcimento danni per asseriti vizi e difetti del bene oggetto della fornitura.

4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Se non diversamente concordato per iscritto il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Fornitore, si intende netto al domicilio del venditore e da saldarsi nei termini e modi indicati nell’offerta.

L’Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna e di prestazione anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di esigere le penali per ritardato pagamento previste nell’offerta o nel contratto, richiedere e procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

4.2 L’acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Fornitore se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti di quest’ultimo non consentono al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. In caso di inadempimento delle obbligazioni di regolare pagamento l’Acquirente, fermi restando gli interessi moratori sulle somme non pagate pari all’Euroribor maggiorato di sette punti, senza necessità di richiesta alcuna pagherà al Fornitore le penali previste nelle Offerte e nei contratti. Il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per gli interessi e ad inviarla all’Acquirente potendo, a sua esclusiva discrezione, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati da questa a saldo della fattura per interessi e spese e solo successivamente per il pagamento residuo del Prodotto fornito.

4.3 Qualora il ritardo nel pagamento del prezzo o di una parte di esso superi i 10 giorni, l’Acquirente, fermi restando gli interessi moratori di cui sopra ha il diritto di sospendere le proprie prestazioni e forniture. Laddove il ritardo superi i 30 giorni sarà facoltà del Fornitore di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta all’Acquirente, e di pretendere da quest’ultima, in aggiunta agli interessi maturati, il saldo del prezzo ancora dovuto oltre ad una penale pari al 15% del valore della fornitura ed al risarcimento per gli eventuali danni subiti. Gli acconti versati rimarranno acquisiti definitivamente dal Fornitore.

5) CONSEGNA – TRASPORTO

5.1 La Consegna si intende franco fabbrica stabilimento del Fornitore (Formigine – Modena), ove non diversamente previsto nell’offerta. Il termine di consegna è quello indicato nell’ offerta, decorre dalla data di ricezione della stessa regolarmente sottoscritta dall’Acquirente e dal versamento dell’acconto previsto e ha valore puramente indicativo; il Fornitore sarà tenuto a rispettare i tempi di consegna concordati con il l’Acquirente ma, in nessun caso, tuttavia, la data di consegna sarà considerata essenziale per la corretta esecuzione del contratto e quest’ultima rinuncia al diritto di richiederne la risoluzione ed eventuali danni e/o penali in caso di mancato rispetto del termine di consegna. In ogni caso i tempi decorreranno dall’espletamento degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Acquirente (ad esempio, licenze di importazione, autorizzazioni, ecc.) o di altre diverse formalità, nonché dal pagamento degli anticipi e dalla prestazione delle garanzie di pagamento contrattualmente richieste. La decorrenza dei termini di consegna resta sospesa fino alla comunicazione da parte dell’Acquirente di tutti i dati tecnici ed amministrativi necessari per la corretta esecuzione del contratto.

5.2 Il Termine di Consegna è automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo dell’Acquirente: – nel pagamento della quota di Prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto; – nel comunicare i dati tecnici richiesti dal Fornitore all’Acquirente per lo sviluppo della Fornitura, ovvero qualsiasi altra informazione richiesta ai fini dell’esecuzione del Contratto. In caso di modifiche del Prodotto, convenute per iscritto tra le Parti successivamente alla data di conclusione del Contratto, il Termine di Consegna è automaticamente prorogato del periodo necessario per apportare tali modifiche.

5.3 L’Acquirente deve ritirare i beni entro i termini indicati nell’offerta o nel contratto. Scaduto tale termine senza che l’Acquirente abbia provveduto al ritiro, ovvero in ogni altro caso di ritardo nella consegna per cause comunque imputabili all’Acquirente, saranno a carico dell’Acquirente ogni rischio e costo relativo alla merce non ritirata, impregiudicato il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Fornitore. Se la spedizione subisce un ritardo imputabile all’Acquirente, o qualora questa non provveda al ritiro dei beni presso lo stabilimento del Fornitore, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del pronto merci, verrà addebitato il costo del deposito dei beni presso lo stabilimento per un importo pari a Euro …………… per ogni giorno di ritardo e, ciò, per un periodo massimo di ……… giorni. Resta fermo che il Fornitore potrà decidere di immagazzinare la merce, presso terzi, a rischio, pericolo, e spese dell’Acquirente che ne sopporterà tutte le spese. Trascorsi i termini previsti nell’offerta e/o nel contratto e quelli prima indicati senza che l’Acquirente abbia ritirato i beni ovvero, in caso di suo rifiuto a ricevere gli stessi nei termini di consegna convenuti, il Fornitore avrà la facoltà, a sua discrezione, di: risolvere di diritto il contratto, trattenere gli acconti già ricevuti, pretendere il costo del deposito sostenuto, esigere il versamento integrale del saldo prezzo della Fornitura e richiedere il risarcimento del danno subito.

6) MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

6.1 Il Fornitore curerà il montaggio e l’installazione con proprio personale o a mezzo terze parti incaricate.

6.2 L’acquirente dovrà depositare e mantenere i beni consegnati nelle migliori condizioni e approntare il materiale, i locali, le attrezzature e gli accessori necessari al montaggio/installazione, nonché a garantire la disponibilità del proprio personale. I locali ove vengono installati i beni devono essere protetti, dotati delle appropriate strutture civili e degli allacciamenti necessari (luce, energia, acqua, rete internet – wi-fi, ecc.ecc.). È onere dell’Acquirente garantire un luogo di lavoro sicuro per il personale incaricato del Montaggio/installazione durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori assicurando l’osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro.

6.3 È onere dell’Acquirente provvedere alla valutazione dei rischi, anche da interferenze, ed adottare e garantire tutti gli opportuni provvedimenti e porre in essere i necessari interventi affinché vengano applicate e rispettate le norme sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro.

6.4 Il Fornitore informerà l’Acquirente in tempo utile, prima dell’inizio dei lavori di montaggio/installazione, in merito alla manodopera ausiliaria, ai materiali di installazione e alle altre attrezzature che questa deve fornire gratuitamente per consentire l’esecuzione del montaggio/installazione. Se l’Acquirente non fornisce quanto richiesto il Fornitore potrà sospendere le sue attività oppure richiedere all’Acquirente, in via anticipata, i costi aggiuntivi necessari per reperire ed ottenere direttamente tali materiali/attrezzature.

6.5 Il Fornitore si riserva il diritto di riprogrammare la data di inizio del montaggio/installazione qualora non possano essere iniziati nei termini convenuti per fatto imputabile all’Acquirente; la nuova data sarà concordata tra le Parti.

6.6 Qualora per fatto imputabile all’Acquirente il montaggio/installazione non possa essere eseguito entro il termine di due mesi dalla spedizione, il Fornitore non avrà più alcun obbligo di procedere al montaggio e collaudo e, previa risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., avrà diritto di rientrare nel possesso dei beni forniti e di trattenere in via definitiva le quote di pagamento già corrisposte dall’Acquirente a titolo di penale per il risarcimento dei danni correlati alle attività espletate ed ai costi subiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, oppure di pretendere dalla Cliente il pagamento del saldo del prezzo dei beni, oltre ad una penale pari al 5% del valore della fornitura, incamerando definitivamente gli eventuali acconti già pagati e salvo il risarcimento del danno laddove maggiore.

6.7 In mancanza di esplicito e scritto diverso accordo, si intendono a carico dell’Acquirente: trasporto, scarico dei beni dall’automezzo, trasporto in quota dei macchinari, mezzi di sollevamento necessari allo scarico dei beni componenti la fornitura, mezzi di sollevamento per il montaggio in opera, opere murarie, di fondazione e impermeabilizzazione, materiale necessario all’ancoraggio dei singoli componenti del macchinario, predisposizione dei ponteggi, scale, e attrezzature per l’accesso alle zone di lavoro, conformi alle leggi e norme in vigore in materia di sicurezza, fornitura di forza motrice, impianti di alimentazione dei macchinari oggetto del presente contratto, collegamento dei beni oggetto del presente contratto agli impianti di alimentazione, fornitura e collegamenti ad acqua, elettricità e aria, custodia e sorveglianza dei beni e stipulazione di polizza assicurativa con primaria compagnia, per responsabilità civile, furto, incendio e infortuni a tutela degli incaricati del Fornitore e dell’esecuzione della posa in opera e dei beni forniti, modifiche elettriche o meccaniche alle macchine dell’Acquirente e con cui andranno eventualmente interfacciati i macchinari forniti, stabilizzatori di tensione o rifasatori di rete, canaline posacavi esterne al macchinario, sistemi di aspirazione e insonorizzazione, manovalanza di aiuto al personale del Fornitore in fase di installazione e relative attrezzature ad uso di tale manovalanza, avviamento ed istruzione del personale per periodi maggiori di quelli previsti secondo quanto concordato.

7) COLLAUDO

7.1 Il Fornitore effettua il Collaudo Pre-spedizione (FAT) presso i propri stabilimenti nelle modalità e secondo i termini le indicazioni di cui all’Allegato Modulo FAT (Factory Acceptance test). A seguito dell’esito positivo del predetto Collaudo le parti sottoscriveranno apposito verbale e il Fornitore effettuerà la Consegna dei beni.

7.2 Il Fornitore invierà all’Acquirente, con un preavviso scritto di almeno 10 giorni, l’indicazione della data in cui i beni saranno pronti per il test di collaudo ed accettazione pre-spedizione e garantirà che questi siano messi a sua disposizione così da poter espletare le prove ed i test nei ……. giorni successivi alla data indicata.

7.3 Al superamento del FAT, le parti sottoscriveranno l’apposito verbale che certificherà che il test di collaudo FAT pre–spedizione è stato superato con successo, che i beni sono stati accettati e che possono essere consegnati all’Acquirente per la spedizione.

7.4 Qualora i test di collaudo ed accettazione pre-spedizione abbia avuto esito negativo e/o parzialmente negativo il Fornitore, entro un congruo termine, rimedierà ai difetti risultanti dal correlato verbale. I test e le verifiche verranno ripetute e si terranno con le stesse modalità del primo collaudo. L’eventuale ripetizione del collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto del macchinario risultante dal verbale di collaudo precedente. In ogni caso l’Acquirente non avrà il diritto di contestare l’esistenza di difetti esulanti dall’oggetto del secondo collaudo.

7.5 Il Collaudo Definitivo (SAT) è eseguito presso lo stabilimento dell’Acquirente dopo l’installazione nelle modalità e in conformità con le procedure stabilite nell’allegato Modulo SAT (Site Factory Test). Qualora l’Acquirente non consenta l’effettuazione del Collaudo Definitivo, o comunque, se il Collaudo Definitivo non sia effettuato entro ….. giorni dall’Installazione per fatto imputabile all’Acquirente, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile a grave inadempimento del Fornitore il Collaudo Definitivo deve ritenersi effettuato con esito positivo. L’Acquirente predispone in tempo utile tutto quanto è necessario o anche solo opportuno per la regolare esecuzione del Collaudo Definitivo alla data concordata. Tutte le spese comunque necessarie per l’esecuzione del Collaudo Definitivo, ivi compresa la fornitura dei pezzi di prova, sono a carico dell’Acquirente.7.6 Il Collaudo Definitivo con esito positivo determina l’Accettazione finale dei beni. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo, con conseguente accettazione dei beni da parte dell’Acquirente qualora: a) l’Acquirente proceda alla messa in esercizio ed all’utilizzo dei beni; b) l’Acquirente non predisponga tutto quanto necessario per la regolare effettuazione del collaudo alla data stabilita nonostante il sollecito scritto del Fornitore, c) l’Acquirente non consenta al Fornitore di effettuare il collaudo entro………. giorni dall’ultimazione del montaggio e/o dell’installazione.

7.7 Se durante e/o all’esito dei test insorgono tra le parti controversie sui risultati delle prove che non possono essere risolte tra loro, queste potranno nominare un esperto esterno in conformità al Regolamento di Perizia Tecnica della Camera di Commercio Internazionale di Milano – Regole di perizia ICC – che effettuerà il test di collaudo ed accettazione pre-spedizione o definitivo.

8) LICENZA PER UTILIZZO DEL SOFTWARE – KNOW HOW – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Il Fornitore concede all’Acquirente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare e sfruttare il software, compresa l’eventuale documentazione fornita, esclusivamente per e in relazione al funzionamento, all’uso e alla manutenzione di quanto fornito. È fatto divieto di rimuovere, modificare, copiare, decodificare, decompilare o disassemblare il Software concesso in licenza. Aggiornamenti e/o modifiche del software, se implementati, saranno garantiti dal Fornitore su richiesta dell’Acquirente a fronte del pagamento del prezzo di volta in volta stabilito.

8.2 Il Fornitore rimane unico ed esclusivo titolare dei brevetti, invenzioni, know how, informazioni tecniche e commerciali, progetti, software, ricerche, dati e altre informazioni relativi ai beni forniti così come dei marchi, brevetti, nomi od altri segni distintivi; l’Acquirente non può depositare, far depositare marchi, brevetti, nomi od altri segni distintivi che siano simili o confondibili con quelli del Fornitore. L’Acquirente espressamente riconosce che ogni informazione e diritto relativi a quanto oggetto del presente Contratto, brevetti e relative domande, invenzioni che siano o meno brevettate, know how, informazioni tecniche e commerciali, progetti, software, ricerche, dati e altre informazioni tra le quali, ma non solo, documentazione tecnica e informazioni indicate nelle specifiche tecniche e nel presente Contratto di Compravendita, inclusi la realizzazione e il miglioramento di quanto sopra (Know How), è nella piena titolarità del Fornitore e che rappresenta per questa un bene di rilevante valore.

8.3 Il Know How non può essere utilizzato dall’Acquirente per nessuna altra ragione all’infuori dell’utilizzo e manutenzione del macchinario e entro il limite stabilito dal Contratto. L’Acquirente non può divulgare il Know How o una sua qualsiasi parte a terzi. L’utilizzo del Know How e di tutti i relativi documenti da parte di questa è soggetto alla massima riservatezza e può essere divulgato esclusivamente a quei responsabili, dipendenti o consulenti incaricati dell’attività di avviamento, funzionamento e di utilizzo industriale dei beni.

9) GARANZIA, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI.

9.1 Il Fornitore, nei termini, modi e limiti specificamente previsti nelle offerte e nei contratti garantisce che le macchine e le parti di ricambio consegnate saranno di buona qualità, immuni da vizi e da difetti di lavorazione e ne garantisce il buon funzionamento nei limiti derivanti dalla loro concezione costruttiva. Il Fornitore non assume garanzia alcuna per i beni e materiali non di sua produzione. La durata della garanzia, salve le diverse previsioni contrattuali speciali, è di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna dei beni. Per le parti di ricambio la garanzia decorre dalla sostituzione o conclusione della riparazione. Al momento del ricevimento dei beni, l’Acquirente sarà tenuto a verificarne immediatamente lo stato e eventuali vizi e difetti palesi dovranno essere, a pena di decadenza, denunciati al Fornitore dall’Acquirente a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC entro 8 giorni dal ricevimento dei beni. I vizi occulti devono essere denunciati al Fornitore con i medesimi mezzi entro 8 giorni dalla scoperta. La garanzia si limiterà alla riparazione od alla sostituzione delle parti riconosciute difettose, con esclusione dei difetti di fusione, delle parti soggette a normale usura, nonché dei guasti causati da imperizia nell’uso, negligenza, inosservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione date dal Fornitore o dai suoi montatori e tecnici e/o contenute nel manuale di manutenzione ed uso. La garanzia di cui sopra esclude qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o di legge, ivi comprese la risoluzione, anche parziale, del contratto e la riduzione del prezzo.

9.2 Il Fornitore garantisce ciascun bene venduto da difetti dei materiali impiegati, vizi di costruzione, e vizi di montaggio (solo se il montaggio è eseguito da personale incaricato dalla stessa), esclusivamente laddove lo stesso sia utilizzato nel rispetto delle prescritte istruzioni tecniche e correttamente manutenuto.

9.3 Con esclusione di ulteriori pretese, fino al termine del periodo di garanzia e se il reclamo risulta essere giustificato, il Fornitore si impegna a riparare e/o a sostituire, a sua discrezione, e in tempi congrui, i componenti della fornitura difettosi o inutilizzabili a causa di vizi dimostrabili nella progettazione, nei materiali, nella costruzione o nell’installazione. L’Acquirente deve concedere al Fornitore il tempo necessario a compiere tutti gli interventi che ritiene opportuni e finalizzati all’eliminazione dei difetti.

9.4 Il Fornitore non risponde di difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti e da quant’altro fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dall’Acquirente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. L’Acquirente non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. Per gli accessori ed in generale per i prodotti non fabbricati dal Fornitore la garanzia è quella applicata dai suoi fornitori. La garanzia non copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento della macchina. In nessun caso il Fornitore è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi all’Acquirente. È esclusa la responsabilità del Fornitore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.

9.5 La garanzia è esclusa e l’Acquirente decade dal diritto alla stessa nei casi di: a) montaggio, installazione delle macchine e dei pezzi di ricambio non effettuate dal Fornitore, b) utilizzazione inopportuna, impropria e negligente, esercizio e gestione non corretta o eseguita da soggetti terzi, c) mancata osservanza delle proscrizioni fornite, delle istruzioni di uso e delle norme di sicurezza, d) danneggiamento per inesperienza, errore e/o negligenza, e) usura normale e/o naturale, f) manutenzione non corretta e regolare, mancanza di controlli periodici, g) abuso dei beni, macchinari, h) modifica, sostituzione, riparazione e/o intervento sui beni non autorizzati, i) utilizzo di pezzi di ricambi non originali, l) utilizzo di mezzi, attrezzature o materiali operativi inadeguati, m) area fabbricati o impianti ove è ubicato l’oggetto del contratto inadeguati, n) presenza di influssi elettronici o elettrici o) uso di sostanze e/o prodotti chimici non conformi o appropriati.

9.6 I costi di verifica del difetto, di riparazione e/o d’installazione dei pezzi di ricambio, come le spese di trasferta del personale del Fornitore dovute a interventi di supporto all’Acquirente, sono a carico del Fornitore qualora il difetto sia imputabile alla stessa. Qualora, invece il difetto non sia imputabile alla stessa, i costi di verifica e quelli di trasferta del personale saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente. I pezzi difettosi verranno forniti gratuitamente, franco stabilimento di Formigine (Mo), così come la manodopera per la loro sostituzione e/o riparazione. La garanzia non copre i materiali di consumo e sottoposti a normale usura ed altro materiale particolarmente esposto ad ambienti ostili così come tutti i componenti, i materiali ed i pezzi danneggiati dall’Acquirente.

9.7 Per i pezzi sostituiti o riparati, il periodo di garanzia ha una durata di 12 mesi e decorre dalla sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal collaudo dei medesimi, a condizione che il termine di garanzia originario non abbia una durata residua superiore.

9.8l’Acquirente decade dal diritto alla garanzia e, conseguentemente, da quello di esigere la fornitura di pezzi di sostituzione o di ricambio ove gli sia impossibile restituire quelli difettosi; i pezzi sostituiti diventano di proprietà del Fornitore.

9.10 Le garanzie previste nelle offerte e nei contratti costituiscono le uniche ed esclusive garanzie fornite dal Fornitore all’Acquirente e sono esclusive e sostitutive di tutte le altre garanzie o responsabilità di qualsiasi tipo, siano esse di legge, espresse ovvero implicite, che contrattuali. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c., il Fornitore non sarà in ogni caso tenuta al risarcimento degli eventuali danni diretti e/o indiretti, consequenziali, mancati profitti, perdite di produzione o di opportunità, perdita di vendite o fatturato, perdita o danno alla reputazione, perdita di contratti, perdita di clienti, perdita di software/dati, perdita legata ai costi di gestione o tempo del personale, né sarà comunque tenuta a corrispondere, a titolo di eventuale risarcimento del danno dimostrato dall’Acquirente, per responsabilità da dolo o colpa grave connessa e/o collegata alla fornitura, un importo superiore al …(60%)………. del prezzo dei beni come indicato nel presente contratto.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

10.1 Le vendite con pagamenti dilazionati, o comunque successivi alla consegna dei beni, si intendono concluse con patto di riservato dominio a favore del Fornitore, a sensi dell’art. 1523 c.c. fino ad integrale saldo del prezzo convenuto per capitale, I.V.A., interessi e spese sostenute per conto dell’Acquirente.

10.2 L’Acquirente assume, quindi, i rischi dal momento della consegna dei beni presso lo stabilimento del Fornitore e rimarrà depositario dei beni e dei materiali di proprietà del Fornitore fino al momento in cui il prezzo della fornitura sarà stato interamente pagato. L’Acquirente custodirà con diligenza i beni sino al totale pagamento del prezzo, evitando ogni atto di disposizione relativo ad essi, sia di natura reale che personale. L’Acquirente dovrà inoltre comunicare al Fornitore, al momento dell’acquisto, il luogo nel quale verranno collocati i beni e non li rimuoverà senza il previo accordo scritto del Fornitore, sino all’avvenuto saldo del prezzo. L’Acquirente dovrà dare immediato avviso al Fornitore di qualunque atto eseguito da terzi in pregiudizio della proprietà riservata sui beni. Egli è inoltre tenuto a rendere noto ai terzi che i beni sono di proprietà del Fornitore.

10.3 I beni oggetto di fornitura, inclusi gli accessori, potranno essere rivendicati, ovunque si trovino, anche se uniti od incorporati a beni di proprietà dell’Acquirente o di terzi. Ai sensi dell’art. 1523 c.c. tutti i rischi, pericoli e conseguenze, compresi il perimento e/o il deterioramento e/o il danneggiamento dei beni venduti, derivanti da eventuali furti, incendi, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro, sono pertanto a carico esclusivo dell’Acquirente.

10.4 L’Acquirente si impegna a fare quanto necessario per costituire nel paese e nel luogo di destinazione dei beni una valida riserva di proprietà, nella forma più estesa consentita, a favore del Fornitore. Questa non potrà in alcun modo disporre dei beni soggetti alla riserva della proprietà e sarà tenuta a sostenere tutti i costi necessari per evitare o rimuovere l’apposizione di vincoli e per recuperare la disponibilità del bene.

10.5 In caso di violazione delle obbligazioni dell’Acquirente previste nel presente articolo, il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Acquirente, tutti gli acconti e le rate pagate, indipendentemente dall’importo, restano acquisite al Fornitore salvo ed impregiudicato il diritto di applicare le disposizioni di cui ai precedenti articoli e chiedere il risarcimento del danno.

11) RISOLUZIONE, RISARCIMENTO DANNI

11.1 In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente agli obblighi contrattuali che si protragga oltre i termini previsti nelle offerte o nei contratti e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata r.r. da parte del Fornitore per porre fine all’inadempimento, il fornitore ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente gli acconti ricevuti, a titolo di indennizzo per l’attività e per la parte di prestazione eseguita, e di pretendere il pagamento del residuo prezzo del macchinario a titolo di penale convenzionale; potrà altresì richiedere il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni patiti.

11.2 In ogni caso il Fornitore potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Acquirente con raccomandata r.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di: a) mutamenti di carattere societario, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fusioni, acquisizioni, mutamento della compagine sociale, riduzione del capitale sociale b) riduzione della solvibilità economica/finanziaria dell’Acquirente o altro impedimento di qualsiasi natura che influisce sulla regolare esecuzione del Contratto, c) gravi inadempimenti dell’Acquirente alle obbligazioni contrattuali assunte, d) sottoposizione dell’Acquirente a procedura concorsuale, scioglimento, liquidazione, procedimento di ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; e) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. In tali casi il Fornitore potrà ritenere definitivamente gli acconti ricevuti a titolo di indennizzo per l’attività e per la parte di prestazione eseguita e di pretendere il pagamento del residuo prezzo del macchinario a titolo di penale convenzionale; potrà altresì richiedere il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni patiti.

11.3 Qualora l’Acquirente, senza giusta causa e di propria volontà, receda e/o risolva il contratto o annulli l’ordine inviato, il Fornitore avrà il diritto di trattenere gli acconti ricevuti a titolo di indennizzo per l’attività e per la parte di prestazione eseguita e di pretendere il pagamento del residuo prezzo deli beni forniti a titolo di penale convenzionale; potrà altresì richiedere il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni patiti.

11.4 laddove i beni forniti siano personalizzati secondo le caratteristiche richieste dall’Acquirente, il fornitore avrà altresì diritto ad una ulteriore penale in suo favore, nella misura del ………% del prezzo concordato nel contratto di vendita da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti, laddove, per qualsiasi causa e/o ragione, non imputabile al Fornitore, il contratto venga risolto e/o perda efficacia e validità; rimane fermo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni ulteriori.

11.5 Nel caso in cui i beni risultino incontestabilmente carenti delle qualità promesse contrattualmente ovvero delle qualità essenziali che li rendono completamente inidonei all’uso a cui sono destinati, l’Acquirente ha il diritto di risolvere il contratto per colpa del Fornitore. Il diritto alla risoluzione del contratto è subordinato al mancato utilizzo e/o uso dei beni ed al rispetto del termine di denuncia di cui all’art.1495 c.c. Conseguentemente alla risoluzione l’Acquirente è tenuta alla restituzione dei beni oggetto della fornitura e dei suoi accessori in uno stato sostanzialmente identico a quello nel quale li ha ricevuti. Solo in tal caso avrà diritto alla restituzione degli acconti versati con esclusione della maggiorazione degli interessi. In tale caso, come in qualsiasi caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, salvi i casi di dolo o colpa grave, è escluso il diritto dell’Acquirente al risarcimento di qualsiasi danno, anche eventualmente conseguente alla sospensione della produzione, alla perdita di godimento, alla perdita di ordini, di clienti, a lucro cessante, a danni all’immagine e altri danni diretti o indiretti.

12) ECCESSIVA ONEROSITÀ, EVENTI IMPREVEDIBILI E FORZA MAGGIORE

12.1 Qualora l’esecuzione della fornitura divenga eccessivamente onerosa per il Fornitore a causa di eventi imprevedibili, eccezionali e comunque fuori dal suo ragionevole controllo, le parti saranno tenute, entro 20 giorni dalla comunicazione di tali eventi, a rinegoziare il prezzo e le condizioni del presente Contratto. Resta inteso che in difetto di accordo, entro tale termine, Il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto trattenendo le somme eventualmente anticipate a titolo di penale convenzionale a ristoro delle attività eseguite.

12.2 Costituisce evento imprevedibile, eccezionale qualsiasi circostanza sopravvenuta alla conclusione del contratto, di carattere imprevedibile, non rientrante nella normale alea contrattuale, che alteri sostanzialmente l’equilibrio delle prestazioni originariamente pattuite, rendendo la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa. In particolare, sono considerati tali: a) Variazioni significative e imprevedibili nel costo delle materie prime necessarie all’esecuzione del contratto; b) Ribassi straordinari e non prevedibili nel valore di mercato del prodotto finito oggetto del contratto; c) Modifiche sostanziali della normativa fiscale o doganale che incidano significativamente sui costi di produzione o commercializzazione. La parte che intende invocare l’evento imprevedibile deve darne comunicazione scritta all’altra parte entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento, specificando: a) La natura dell’evento invocato; b) L’impatto quantitativo e qualitativo sulla propria prestazione; c) La documentazione comprovante lo squilibrio sopravvenuto; d) Le modifiche contrattuali proposte per ripristinare l’equilibrio. Qualora le parti non raggiungano un accordo e qualora lo squilibrio persista in misura significativa, la parte svantaggiata potrà: a) Proseguire l’esecuzione del contratto alle condizioni originarie; b) Richiedere la risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 1467 c.c., salvo che l’altra parte offra di modificare equamente le condizioni contrattuali.

12.4 Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali. A tal fine sono considerate cause di forza maggiore gli eventi e circostanze che sfuggono al ragionevole controllo della parte colpita ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile e che hanno come effetto di impedire alla parte colpita di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni contrattuali. Sono cause di forza maggiore a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti: terremoto, ciclone, inondazioni, incendio od altre calamità naturali, oppure epidemia, guerra, rivoluzione, colpo di Stato, sommosse, disordini e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, espropriazione, confisca, embargo, distruzioni o altre restrizioni ordinate da autorità governative civili o militari; divieti ed atti dello Stato, del Governo o di Enti pubblici, sciopero, interruzione del lavoro, scarsità su mercato delle materie prime interruzione del lavoro, conflitti o controversie sindacali, serrate, scioperi generali o di settore di lavoro che coinvolgano i fornitori del Fornitore, trasportatori, società di servizi, spedizionieri, uffici postali, uffici pubblici in genere o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo produttivo. Se l’impedimento risultante dalla forza maggiore impedisce alla parte di eseguire la prestazione per un periodo superiore a 180 giorni, ciascuna parte potrà dichiarare la risoluzione del Contratto.

12.5 Al verificarsi di un caso di forza maggiore i termini contrattuali saranno prorogati di periodo uguale a quello di durata della forza maggiore. Laddove la situazione di forza maggiore si prolunghi per un periodo superiore a ………. mesi l’Acquirente, previa comunicazione da inviarsi con anticipo di 15 giorni, potrà recedere dal contratto. In tale caso gli acconti eventualmente versati saranno restituiti. Nessuna delle parti sarà comunque responsabile per danni, diretti e/o indiretti, perdite o aumento dei costi, prodottisi a carico dell’altra parte a causa del mancato adempimento o del ritardo dovuto ad eventi di forza maggiore.

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o indirettamente nell’esecuzione del Contratto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), della normativa italiana, o applicabile per competenza, e dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "normativa vigente"). I dati saranno trattati esclusivamente per finalità amministrativa, contabile, per l’esecuzione di obblighi di legge, per finalità connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto e saranno conservati in forma scritta e/o su supporto magnetico elettronico o telematico.

13.2 Il titolare del trattamento dei dati personali di cui sopra è il Fornitore con sede in Via Ferrari 27/1-3 Formigine (Mo) – Italia, nella persona nella persona di José A. Almenara L’elenco aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento sarà comodamente conoscibile presso la sede della società, ove saranno altresì immediatamente disponibili eventuali aggiornamenti della presente informativa.

14) SICUREZZA AMBIENTE E SICUREZZA DI ESERCIZIO

14.1 L’Acquirente si impegna a seguire le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza fornite con i beni e i macchinari e ad addestrare il proprio personale in maniera adeguata, in modo tale che venga costantemente garantito il funzionamento sicuro e corretto degli stessi.

14.2 L’Acquirente è tenuta a confermare per iscritto al Fornitore l’avvenuto ricevimento delle istruzioni per l’uso e delle norme di sicurezza. Su richiesta del Fornitore l’Acquirente è tenuta, in ogni momento, ad accettare e rispettare eventuali miglioramenti apportati alle istruzioni di sicurezza.

14.3 Le norme di sicurezza e i segnali di pericolo affissi sulle macchine non possono essere rimosse e, i segnali/cartelli riportanti le avvertenze, non fissati correttamente o rovinati devono essere immediatamente sostituiti. Il Fornitore si impegna a sostituire a spese e cure dell’Acquirente in ogni momento ed in numero adeguato tali cartelli e segnali se divenuti inutilizzabili.

14.4 Non sono ammissibili modifiche tecniche sulle macchine, in particolare se compromettono la sicurezza del personale o dell’ambiente; in caso di mancato rispetto da parte dell’Acquirente di uno di qualunque dei suddetti obblighi per la salvaguardia dell’ambiente, del funzionamento corretto dei beni e per la sicurezza sul lavoro, questa è tenuta a mantenere indenne il Fornitore da qualunque obbligo di risarcimento danni nei confronti di terzi.

16) LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO

16.1 La lingua del Contratto è la lingua italiana, eventuali traduzioni in diverse lingue sono di mera cortesia.

16.2 La fornitura e ogni conseguenza derivante dall’esecuzione del contratto o da qualsiasi evento connesso o prodromico alla conclusione del contratto, saranno sempre e in ogni caso sottoposti alla giurisdizione italiana ed alle leggi vigenti in Italia, esclusa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere.

16.3 Per la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia derivante e/o relativa al presente contratto, alla sua interpretazione ed esecuzione è competente, in via esclusiva, il foro del Tribunale di Modena.